(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
             Liguria - Parte I - n. 7 del 7 giugno 2017) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                 Assemblea legislativa della Liguria 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'art. 2 della legge regionale  29  giugno  2004,  n.  10
  (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di  edilizia
  residenziale pubblica e modifiche alla  legge  regionale  12  marzo
  1998, n. 9 (Nuovo  ordinamento  degli  enti  operanti  nel  settore
  dell'edilizia pubblica  e  riordino  delle  attivita'  di  servizio
  all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)) 
 
  1. Alla lettera g) del comma 2 dell'art. 2  della  legge  regionale
10/2004  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  la   parola:
«avviata», e' sostituita dalla seguente: «realizzata». 
  2. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale
10/2004 e successive modificazioni e  integrazioni,  e'  aggiunta  la
seguente: 
  «g-bis) inseriti in edifici o zone di pregio e liberi da  contratti
di locazione.». 
  3. Dopo il comma 5 dell'art. 2  della  legge  regionale  10/2004  e
successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: 
  «5-bis. L'ipotesi di cui al comma 2, lettera g-bis),  su  richiesta
dell'ente proprietario, e' autorizzata dalla Regione subordinatamente
alla redazione  da  parte  dello  stesso  ente  di  un  programma  di
costruzione,  acquisto  o  recupero  di  alloggi  pubblici  alla  cui
attuazione sono destinati i proventi della vendita degli  alloggi  di
cui alla lettera g-bis) sulla base di criteri definiti  dalla  Giunta
regionale.».