(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 7 del 7 giugno 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE Assemblea legislativa della Liguria Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Modifiche all'art. 2 della legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attivita' di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)) 1. Alla lettera g) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «avviata», e' sostituita dalla seguente: «realizzata». 2. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunta la seguente: «g-bis) inseriti in edifici o zone di pregio e liberi da contratti di locazione.». 3. Dopo il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 10/2004 e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: «5-bis. L'ipotesi di cui al comma 2, lettera g-bis), su richiesta dell'ente proprietario, e' autorizzata dalla Regione subordinatamente alla redazione da parte dello stesso ente di un programma di costruzione, acquisto o recupero di alloggi pubblici alla cui attuazione sono destinati i proventi della vendita degli alloggi di cui alla lettera g-bis) sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale.».